Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Ogni persona ha diritto all'apprendimento permanente.
      2. Per apprendimento permanente si intende ogni attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
      3. La Repubblica, in coerenza con le strategie dell'Unione europea, riconosce e promuove l'esercizio del diritto all'apprendimento permanente come condizione:

          a) di libertà e di uguaglianza di tutti i cittadini, in relazione alle loro condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere;

          b) di effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

          c) di sviluppo della competitività dell'Italia nel mondo.

      4. Il diritto all'apprendimento permanente ha per oggetto l'insieme dei processi formativi che riguardano i cittadini dalla nascita all'età avanzata e si esercita nell'insieme di opportunità di apprendimento a carattere formale, non formale e informale.
      5. Il diritto all'apprendimento permanente si esercita nel sistema integrato di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro e cultura.